INL: nuovo Codice di comportamento dei dipendenti

È stato adottato, con Decreto direttoriale n. 4 del 24 gennaio 2022, il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in vigore dal 1° febbraio 2022. Dalla stessa data cessano di trovare applicazione il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.M. 10 luglio 2014 e il Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro di cui al D.M. 15 gennaio 2014.

Finalità e ambito di applicazione

Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti si applica ai dipendenti dell’Amministrazione e, per quanto compatibile, ai componenti degli organi previsti dall’art. 3 del D.P.R 26 maggio 2016 n. 109, recante lo Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ai collaboratori, ai consulenti e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipologia conferiti dall’Amministrazione, anche a titolo gratuito.
Il Codice precisa le regole di comportamento che i soggetti di cui sopra devono garantire nello svolgimento della propria attività lavorativa, in ottemperanza all’art. 13 dello Statuto dell’Ispettorato.
Il PTPCT e il Piano della performance dell’INL vengono redatti assicurando, nei diversi contesti di operatività dei documenti programmatori, il perseguimento e il rispetto dei doveri di comportamento contenuti nel Codice.

Principi e obblighi di comportamento

I dipendenti conformano la propria condotta ai doveri istituzionali dell’INL, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e adempiono con diligenza ai doveri del proprio ufficio, al fine esclusivo della cura dell’interesse pubblico generale e del servizio da rendere ai cittadini.
I dipendenti operano nel rispetto della legge, evitando di incorrere in situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’Amministrazione e conformano il proprio agire ai principi di:
a) legalità, osservando le norme legislative, regolamentari, nonché tutte le indicazioni impartite dall’Amministrazione;
b) indipendenza e integrità, svolgendo la propria attività senza essere influenzati da interessi personali o da interessi particolari di terzi e non approfittando, direttamente o indirettamente, del ruolo rivestito all’interno dell’INL per ottenere, per sé o per i terzi, benefici o utilità non dovuti;
c) obiettività, non discriminazione e parità di trattamento, astenendosi da comportamenti arbitrari, nel rispetto del principio di non discriminazione e garantendo, in particolare, la parità di trattamento nei confronti dei cittadini e degli utenti;
d) proporzionalità, curando che l’attività svolta sia adeguata e commisurata al raggiungimento dei fini istituzionali;
e) economicità, efficienza ed efficacia, garantendo l’ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse ed ai mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione;
f) riservatezza, non divulgando a terzi gli atti e le informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni di ufficio, salvo l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza;
g) segretezza, rispettando il segreto d’ufficio in merito agli atti e alle informazioni acquisite in ragione dell’attività lavorativa.

Nell’attività di servizio, il dipendente:
a) rispetta i termini del procedimento amministrativo cui è adibito e non adotta comportamenti che facciano ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza;
b) utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto di quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi e dalle procedure adottate dall’Amministrazione;
c) utilizza il materiale, le dotazioni, gli strumenti, le attrezzature informatiche e telefoniche assegnate, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, custodendole con la massima diligenza e nel rispetto dei vincoli posti dall’Amministrazione, evitando qualsiasi uso improprio o a fini privati;
d) rispetta le disposizioni in tema di rimborso spese e trasporto terzi in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
e) utilizza il mezzo di trasporto messo a disposizione dall’Amministrazione con la massima diligenza e solo per lo svolgimento dei compiti d’ufficio;
f) si astiene, nei rapporti con i colleghi, da comportamenti non conformi ai canoni di reciproco rispetto;
g) ha cura delle pratiche, della documentazione e della strumentazione di servizio, adottando le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione e, ove ciò avvenisse, ne dà immediata comunicazione al responsabile dell’ufficio;
h) evita ogni forma di spreco e adotta comportamenti che favoriscano il risparmio energetico ed il rispetto dell’ambiente, attenendosi alle direttive interne in materia;
i) utilizza il badge magnetico o altro supporto identificativo nel rispetto delle disposizioni in tema di rilevazione della presenza e dell’orario di servizio;
l) rispetta la normativa in materia di sicurezza del lavoro e le relative direttive impartite dall’Amministrazione;
m) si astiene dal manifestare, in qualsiasi forma, orientamenti politici o ideologici;
n) contribuisce alla promozione e al mantenimento di un ambiente di lavoro ispirato a principi di correttezza, libertà, dignità e uguaglianza, e si astiene da ogni atto o comportamento fisicamente o psicologicamente persecutorio, aggressivo, ostile o denigratorio, che integri gli estremi della molestia morale o sessuale.

Nei rapporti con il pubblico, il dipendente:
a) si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge o di altro strumento identificativo messo a disposizione dall’Amministrazione con indicazione delle generalità ed il ruolo ricoperto;
b) opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità in modo da favorire la corretta interazione con l’utenza;
c) utilizza un linguaggio chiaro ed esaustivo, evitando toni e atteggiamenti confidenziali nonché toni che possano determinare ambiguità o soggezione nei confronti dell’utenza;
d) nel rispondere al telefono, fornisce il proprio nominativo e la denominazione della struttura di appartenenza e, qualora un utente debba essere richiamato, vi provvede al più presto;
e) rispetta gli appuntamenti fissati con l’utenza e, in caso di sopravvenuta impossibilità, fatto salvo un oggettivo impedimento, ne dà preventiva informazione all’utente;
f) informa l’utenza che richieda l’accesso a documenti d’ufficio in merito alle procedure in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi o la indirizza alla consultazione del sito istituzionale se il documento richiesto è già pubblicato;
g) risponde nei termini di legge alle richieste degli utenti, operando con sollecitudine, fornendo indicazione del responsabile del procedimento e del relativo contatto (unità organizzativa, telefono, e-mail, pec) e, se non competente per materia o per posizione, inoltra la richiesta al collega competente, informandone l’utente, ovvero indica l’unità organizzativa competente cui rivolgersi;
h) cura il rispetto degli standard di qualità fissati dall’Amministrazione nelle apposite carte dei servizi operando affinché venga rispettata la continuità del servizio e l’effettività della sua erogazione.

Nei rapporti privati e nelle relazioni extra-lavorative, il dipendente:
a) si astiene da comportamenti che possano ledere l’immagine e il prestigio dell’INL, ad esempio esprimendo pubblicamente opinioni diffamatorie o denigratorie dell’operato dell’ufficio di appartenenza e/o divulgando consapevolmente notizie non veritiere;
b) non utilizza il logo e la denominazione dell’INL.
c) non fa uso della propria qualifica professionale per ottenere trattamenti di favore, utilità o vantaggi di qualsiasi genere per sé o per altri;
d) rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni.

I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione. Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono comunque esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
L’assunzione degli incarichi di cui sopra da parte dei dipendenti avvengono nel rispetto della normativa vigente e delle direttive impartite dall’Amministrazione.

I dipendenti che svolgono la propria attività nella modalità “agile” (c.d. smartworking) oppure in telelavoro osservano le norme dettate in materia dalla legge e dall’Amministrazione in relazione alla propria articolazione oraria del lavoro, alla reperibilità, alle comunicazioni relative alla prestazione lavorativa e alla rendicontazione del lavoro svolto.
I dipendenti in lavoro agile o in telelavoro assicurano la massima protezione della documentazione e dei dati in possesso per ragioni di ufficio e garantiscono gli stessi livelli di riservatezza cui è tenuto il personale che lavora presso i locali dell’INL.
Il personale in lavoro agile o in telelavoro presta la massima diligenza nella cura e custodia dei beni e delle dotazioni messe a disposizione dall’Amministrazione per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Obblighi specifici per i dirigenti

Ferma restando l’applicazione delle altre norme del presente Codice, il dirigente adotta un comportamento improntato:
a) al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi e delle norme interne;
b) alla correttezza e alla disponibilità nei rapporti con i dipendenti e con l’utenza;
c) all’assolvimento delle proprie funzioni con diligenza, professionalità, onestà, trasparenza e imparzialità, con atteggiamento volto al miglioramento continuo.
Il dirigente svolge le funzioni spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati con il Piano della performance, e partecipa attivamente al processo di formazione e monitoraggio del PTCPT, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione.
Il dirigente adotta un comportamento consono all’assolvimento dell’incarico e, in particolare:
a) dedica la necessaria quantità di tempo e di energie allo svolgimento dei compiti affidatigli nell’interesse pubblico, assumendosene le connesse responsabilità ed impegnandosi a svolgerli nel modo più corretto, produttivo ed efficace;
b) salvo fondato e comprovato motivo, non ritarda il compimento delle attività o l’adozione delle decisioni che gli competono e adempie con diligenza e puntualità ai propri compiti;
c) cura il benessere organizzativo della struttura cui è preposto – con riguardo sia alle esigenze dell’organizzazione, sia alla corretta gestione e al necessario coordinamento delle risorse umane – favorendo lo svolgersi di rapporti di rispettosa e solidale colleganza tra i collaboratori ed assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni di interesse generale, alla formazione, all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
d) osserva i principi e gli obblighi nascenti dal presente Codice e ne cura l’osservanza da parte dei dipendenti dei quali è diretto responsabile;
e) assegna l’istruttoria delle pratiche dell’ufficio secondo il criterio di equa ripartizione dei carichi di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale dipendente ed affida gli incarichi aggiuntivi – nei limiti del possibile a rotazione – in ragione della disponibilità, della affidabilità e della produttività dei singoli;
f) individua e pratica le soluzioni organizzative adeguate a garantire la massima celerità delle risposte alle richieste dell’utenza e a promuovere le iniziative volte a rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dell’Amministrazione;
g) si adopera per prevenire o interrompere ogni forma di mobbing, di molestia e di ogni tipo di discriminazione e adotta iniziative volte a favorire il rispetto reciproco e la tutela dei principi di correttezza, dignità ed uguaglianza;
h) applica il Sistema di misurazione e valutazione della performance rispettandone modalità e tempistiche, e riceve le segnalazioni relative alla ripartizione o assegnazione dei carichi di lavoro;
Il dirigente vigila in particolare su:
a) la corretta attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
b) la corretta e integrale attuazione, nell’ambito dell’ufficio di assegnazione, delle azioni previste dal Piano triennale di azioni positive dell’Amministrazione.
Prima di assumere le sue funzioni, il dirigente:
a) comunica all’Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica da svolgere;
b) dichiara se il coniuge o il convivente o parenti e affini entro il secondo grado esercitano attività politiche professionali o economiche che li pongano in contatto frequente con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio.
Il dirigente è altresì tenuto a:
a) dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e, nel corso dell’incarico, a presentare la dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità;
b) nei casi previsti dalla legge, fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale;
c) comunicare all’Amministrazione con tempestività e comunque entro dieci giorni, eventuali modifiche delle informazioni rese, con particolare riguardo all’insorgenza di situazioni di fatto che possono determinare anche potenzialmente un conflitto d’interesse.

Obblighi specifici per i collaboratori esterni e i titolari di incarichi

I collaboratori esterni e i titolari di incarichi a qualunque titolo conferiti dall’INL, svolgono i propri compiti con imparzialità, correttezza, trasparenza e integrità.
Prima di assumere l’incarico, sottoscrivono le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse nei casi e con le modalità previsti dalla Legge e dalla regolamentazione interna dell’INL e, laddove si trovino ad operare presso le sedi dell’Amministrazione, osservano le disposizioni da questa adottate in relazione ai tempi e alle modalità di accesso e permanenza, anche con riferimento alla fruizione dei beni e dei servizi presenti presso la sede.

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

La violazione delle norme previste dal Codice integra un comportamento contrario ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.
Costituisce altresì illecito disciplinare la violazione da parte dei dipendenti dell’Amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT.
Il procedimento disciplinare compete al superiore gerarchico o all’UPD in relazione alla sanzione in concreto applicabile.
Le sanzioni disciplinari, inclusa quella espulsiva, sono definite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare avviene in base alla valutazione della gravità del comportamento – ove incide l’eventuale recidiva – e dell’entità del pregiudizio arrecato al decoro o al prestigio dell’Amministrazione.
Nei confronti dei soggetti con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato è applicata la sanzione della risoluzione del contratto o della cessazione dell’incarico, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite nello stesso, avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia.
La violazione dei doveri di comportamento determina l’attivazione dei relativi procedimenti dinanzi le Autorità competenti laddove assuma profili di natura penale o contabile.

Disposizioni relative al personale ispettivo

Fermo restando quanto già indicato per tutti i dipendenti, il personale ispettivo, nell’esercizio delle proprie funzioni:
a) garantisce il rispetto del principio di imparzialità e parità di trattamento;
b) impronta i rapporti con i destinatari dell’ispezione secondo i principi di collaborazione e rispetto reciproco;
c) finalizza il suo operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta all’evasione contributiva;
d) cura il proprio aggiornamento professionale anche attraverso la partecipazione alle iniziative formative organizzate dall’Amministrazione;
e) collabora con gli altri Enti coinvolti nell’attività ispettiva e, in particolare, con il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Superbonus e cooperativa sociale

La cooperativa sociale può fruire del Superbonus se usufruisce dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi (Agenzia delle entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 47).

Qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Tuttavia, qualora il medesimo soggetto usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Considerato che, nel caso di specie, la cooperativa sociale ha dichiarato di avere assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva legale a partire dall’anno 2012, la fattispecie descritta può essere assimilata all’ipotesi di «esenzione parziale», con la conseguenza che la società istante potrà fruire della detrazione cd. Superbonus in relazione ai periodi d’imposta in cui oltre a sostenere le spese per gli interventi agevolabili accantoni utili per i quali trovi applicazioni quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002, ferma restando la presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste.

Pesca: indennità 2021 in caso di sospensione dal lavoro

Per il 2021, è riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio non effettuando uscite in mare.
La misura è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:
– limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
– periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.
In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.
L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.
La misura non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali.
L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
L’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

Le imprese interessate possono presentare, dal 25 gennaio 2022, dalle ore 8.00 ed entro e non oltre il 15 marzo 2022 una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico “CIGSonline”, non essendo ammesse altre modalità di presentazione. L’istanza, deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della CIGSonline.

MUD 2022

Pubblicato, nella G.U. 21 gennaio 2022, n. 16 – Suppl. Ordinario n. 4, il DPCM 17 dicembre 2021, di approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale sostituisce integralmente quello allegato al DPCM 23 dicembre 2020 e deve essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente.

Il modello articolato dalle seguenti Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
– comunicazione rifiuti;
– comunicazione veicoli fuori uso;
– comunicazione imballaggi;
– comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– comunicazione rifiuti urbani;
– comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con la presentazione del MUD alla Camera di Commercio competente per territorio vengono assolti ai sensi della L. n. 70/1994 gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previste da tutta la normativa in materia ambientale.

In particolare, il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio del territorio in cui è insediata l’unità locale su cui si riferisce la dichiarazione; invece, i soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il modello alla Camera di Commercio della Provincia nel cui territorio ha la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.

Il MUD deve essere anche presentato per ogni unità locale obbligata dalle norme vigenti.

Decreto Sostegni ter: le misure per le imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (PCM – Comunicato 21 gennaio 2022, n. 57)

 

Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri sono stati introdotti nuovi sostegni alle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid e interventi per contrastare l’aumento del costo della bolletta energetica per le imprese.
In particolare, sono stati stanziati circa 390 milioni per le misure di sostegno ad attività del commercio al dettaglio, del settore dell’intrattenimento e del tessile:
– Istituito al Mise un “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2022. Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
– Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine a titolo di esempio) dall’emergenza epidemiologica, istituito con il decreto Sostegni del 22 marzo 2021, è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per i settori del wedding, intrattenimento e affini sono stanziati 40 milioni, mentre è stato aumentato di 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo;
– Il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati circa 100 milioni.
Contro il caro energia è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività:
– 1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW;
– 540 milioni per contributi sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese elettriche (tutta la bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei costi +30% rispetto al 2019;
– prevista, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022, anche una misura per i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte al GSE tramite compensazione. L’importo verrà deciso dal GSE.

FASCHIM: prestazioni straordinarie Covid-19

Il Consiglio di Amministrazione di Faschim, il 19/01/2022, ha deliberato per i suoi iscritti una rimodulazione delle prestazioni straordinarie Covid-19.

Il Fondo di assistenza sanitaria Faschim per i lavoratori dipendenti dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, minerario e coibenti, a causa degli eventi relativi all’evoluzione della pandemia in atto, è stato costretto ad una revisione delle stime e quindi a valutare una rimodulazione dell’erogazione delle prestazioni straordinarie di isolamento domiciliare, per garantire la salvaguardia del patrimonio del Fondo nell’interesse degli associati.
Alla luce di queste considerazioni il C.d.A., per andare incontro alle esigenze e difficoltà dei propri associati ha deciso di estendere l’erogazione dell’indennità forfettaria per isolamento domiciliare anche agli associati che hanno il referto positivo da tampone rapido antigenico, per i referti con data a partire dal 1° gennaio 2022.
In considerazione di questa importante estensione e al contempo della necessaria revisione delle stime connesse all’imprevedibile impennata dei contagi, la prestazione di indennità forfettaria da isolamento domiciliare cesserà al 31 gennaio 2022.
Le prestazioni straordinarie, già previste dall’Appendice 1 al Regolamento e Tariffario 2022, sono state oggetto di delibera del CdA, sentito il parere delle Fonti Istitutive, nella seduta del 19/1/2022; è stato deliberato che:
Il pacchetto di prestazioni straordinarie ha efficacia:
-per le prestazioni al punto 3-Indennità per isolamento domiciliare esclusivamente dall’1/1/2022 fino al 31/1/2022.
-per tutte le altre prestazioni esclusivamente dall’1/1/2022 fino al 31/3/2022.
L’Appendice 2 è parte integrante del Regolamento e Tariffario 1/1/2022.

1-DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.

2-DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone molecolare positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.

3-INDENNITA’ PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITÀ’ TAMPONE MOLECOLARE/ANTIGENICO COVID-19)

In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone molecolare/antigenico positivo Covid-19), il Fondo riconosce una indennità forfettaria di euro 200.
Le prestazioni sono erogabili per un solo evento nel periodo.
Le prestazioni non sono erogabili ad associati che abbiano già beneficiato di un’erogazione per diaria da isolamento domiciliare nel periodo 1/2/2020-31/12/2021

4-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 1 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.

5-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 2 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile con l’indennità di cui al punto 4 all’interno del medesimo ricovero.

6-PRESTAZIONI POST RICOVERO

In caso di ricovero ospedaliero che ha comportato una diagnosi COVID con data di dimissione compresa nel periodo dal 1/7/2021 al 31/3/2022 e di cui è stata riconosciuta dal Fondo la diaria per ricovero di cui ai punti 1 e 2, sono usufruibili le prestazioni aggiuntive indicate nell’elenco (allegato all’appendice) secondo quanto di seguito previsto.
Il fondo rimborsa l’80% dei costi sostenuti relativi alle prestazioni riportate nell’elenco ed entro il massimale di 1.000 euro.

Rilevanza del reddito di cittadinanza per l’ammissione al gratuito patrocinio

Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 gennaio 2022, n. 31)

Il patrocinio per i non abbienti (cd. ” gratuito patrocinio”) è previsto dal Testo unico spese di giustizia (DPR n. 115/2002).
Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante. In tal caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Secondo la Corte di Cassazione, tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione (pure se consensuale); pertanto, ai fini dell’applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende operante la deroga di cui al Testo unico spese di giustizia.
Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26.
Con specifico riferimento al quesito posto dall’ Istante in merito alla misura con cui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del proprio reddito personale, al fine di verificare l’ammissibilità al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, si rappresenta quanto segue.
Da quanto emerge dall’istanza, il predetto coniuge è soggetto richiedente il reddito di cittadinanza che è anche l’intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico.
Nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l’ Istante che dichiara di ” beneficiare” del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.

Nota di variazione Iva al committente che ha cambiato partita Iva

È possibile riaprire la partita IVA ed emettere la nota di variazione Iva in aumento, per esercitare il diritto di rivalsa dell’imposta versata in sede di adesione, nei confronti del committente persona fisica che, nel frattempo, abbia cessato la partita Iva originaria e ne abbia attivata una nuova. Il documento deve essere intestato alla nuova partita IVA, indicando anche il codice fiscale, la fattura originaria e gli estremi dell’accertamento. (Agenzia delle Entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 41).

Il Caso

Il contribuente ha esercitato l’attività professionale usufruendo del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile in assenza dei requisiti di legge.
A seguito di accertamento con adesione, ha provveduto a versare l’IVA dovuta in relazione alle fatture emesse. Tuttavia, al momento della contestazione della violazione aveva già cessato l’attività e chiuso la partita Iva.
Considerato che il principale committente, intanto, aveva chiuso l’originaria partita Iva e ricominciato la medesima attività qualche tempo dopo aprendone una nuova, si chiede se sia possibile:
– chiedere la riapertura della vecchia partita al fine di emettere le note di variazione in aumento nei confronti dei committenti;
– emettere la nota di variazione nei confronti del committente che ha chiuso l’originaria partita Iva e ne ha aperta un’altra.

Normativa

Il Decreto IVA stabilisce che il contribuente ha diritto di rivalersi dell’IVA o della maggiore IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi; in tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
La norma consente, dunque, l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario e, nel contempo, il diritto a detrazione in capo al cessionario dell’IVA pagata a titolo di rivalsa, al verificarsi delle condizioni per il suo esercizio. Essa mira a ripristinare, infatti, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.
In altri termini:
– la rivalsa si applica solo se la base imponibile sia riferibile a specifiche operazioni effettuate nei confronti di determinati cessionari o committenti (anche se l’imposta è determinata in via forfettaria). La rivalsa va, invece, esclusa se manca tale condizione, come nel caso dell’IVA dovuta a seguito di accertamento induttivo;
– l’operatività del diritto di rivalsa presuppone la definizione dell’accertamento ed il pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi;
– nel caso di pagamento rateale dell’imposta definitivamente accertata, il diritto alla rivalsa è ammesso in proporzione alla singola rata pagata.

Soluzione

Riguardo al caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’assenza della partita IVA al momento della commissione della violazione oggetto di accertamento, non può essere sanzionata con la preclusione della rivalsa. In tale evenienza il soggetto accertato può esercitare la rivalsa utilizzando la partita IVA attribuitagli d’ufficio in sede di accertamento. In altre parole è ammessa l’apertura della partita IVA anche in un momento successivo all’attività di controllo, al solo fine di esercitare la rivalsa.
Quanto, invece, alla possibilità di esercitare la rivalsa nei confronti di una partita IVA diversa da quella indicata nell’originaria fattura, ormai chiusa, l’Agenzia delle Entrate, in passato, ha chiarito che nell’ipotesi di intervenuta estinzione del soggetto passivo acquirente non è possibile esercitare la rivalsa IVA, riferendosi però a soggetti giuridici estinti, e quindi cancellati dal registro delle imprese.
Nel caso di specie, invece, il committente ha chiuso la propria partita IVA nel mese di dicembre per poi riaprirla a distanza di un anno per esercitare la medesima attività. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tal caso, il committente persona fisica non si è “estinto” – come accade per un soggetto giuridico – ma, al contrario, ha poi continuato ad esercitare la medesima attività, seppur con una nuova partita IVA; ciò consente di riconoscere una continuità soggettiva e, quindi, di attribuirgli, da un punto di vista sostanziale, l’identità di “committente originario”, anche se fiscalmente lo stesso sia ora individuato da una partita IVA formalmente diversa da quella utilizzata nell’operazione originaria. D’altronde una persona fisica, per sua natura, nonostante l’attribuzione di una diversa partita IVA, mantiene sempre il medesimo codice fiscale che costituisce, ai fini della fatturazione dell’IVA di rivalsa, l’elemento di continuità con il passato, laddove nel contempo il committente seguiti ad esercitare la medesima attività.

In conclusione, è possibile chiedere la riapertura della partita IVA, ed emettere le note di variazione Iva in aumento per esercitare la rivalsa dell’imposta versata in sede di adesione. In particolare, nei confronti del committente che ha cambiato la partita Iva, tenuto conto della sostanziale continuità soggettiva della posizione fiscale, la nota di variazione deve essere intestata alla nuova partita IVA del committente, avendo cura di indicare, altresì, anche il suo codice fiscale, i riferimenti della fattura originaria e gli estremi identificativi dell’avviso di accertamento.

Domande per il congedo parentale SARS CoV-2: istruzioni Inps

Si forniscono istruzioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Dal 22 ottobre 2021, fino al 31 marzo 2022, è previsto uno specifico congedo congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Il congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
1. nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
4. procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”.

INPS: Trasporti – Contributi sulle prestazioni temporanee – Istruzioni operative

l’Inps, con circolare 21 gennaio 2022, n. 10, fornisce le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

In data 18 giugno 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee.

L’Inps con la circolare n.10 del 21 gennaio 2022, fornisce le opportune istruzioni operative e contabili

I lavoratori aventi titolo ai trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare, tramite l’Istituto, i contributi associativi all’organizzazione sindacale stipulante.

La riscossione di tali contributi sindacali, sarà effettuata dall’INPS a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle prestazioni.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell’atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tale misura percentuale all’INPS – Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione nonché ogni eventuale successiva variazione.
Nel contempo, la stessa organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS che dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegante, il quale dovrà allegare copia del proprio documento d’identità.

L’organizzazione sindacale viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS e/o denominazione per esteso dell’organizzazione.
L’organizzazione deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. Lo stesso va fatto anche dal datore di lavoro.
L’INPS verserà all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Le rimesse monetarie all’organizzazione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in esame, nei casi espressamente indicati nella convenzione stessa alla cui lettura si rimanda.